Quali sono gli obblighi da rispettare per la rintracciabilità di un prodotto
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Garantire la sicurezza alimentare, le frodi alimentari e quelle del commercio è essenziale per la sicurezza e la salute di ogni consumatore. Il concetto di rintracciabilità comincia a delinearsi in seguito ad una serie di emergenze alimentari, come ad esempio la mucca pazza, che hanno evidenziato la crisi del sistema ed il suo malfunzionamento. Per via dei vuoti normativi, duranti tali situazioni è apparsa evidente l’assenza di strumenti per risalire alla filiera coinvolta e intraprendere azioni di ritiro e richiamo.
A tale fine sono state introdotte le direttive sulla rintracciabilità, entrate in vigore con L’Accordo recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica» del 2005 nell’attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, per permettere ai consumatori di essere adeguatamente informati sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e, allo stesso tempo, alle autorità di controllo di procedere più facilmente ai ritiri di prodotti contaminati ed evitare rischi sanitari.
Cos’è la rintracciabilità
Il “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare” del 2000 ha rappresentato un punto di svolta nella politica alimentare dell’Unione Europea in quanto ha introdotto un approccio più integrato e completo sulla materia, auspicando una politica per tutti gli Stati membri volta alla necessità di dover ricorrere alla rintracciabilità sull’intera catena alimentare, di mangimi, alimenti ed i loro ingredienti per evitare rischi sulla salute. Per comprendere il concetto di rintracciabilità, bisogna però far riferimento al sopracitato Regolamento ed in particolar modo agli articoli 17, 18 e 19.
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Secondo l’articolo 18, la rintracciabilità è un processo che deve essere applicato a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, animali e mangimi, da parte di coloro che entrano in contatto con tali materiali. Pertanto, gli operatori devono saper indicare a chi abbiano fornito un alimento o mangime e, allo stesso tempo, essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento o qualsiasi altro prodotto inerente alla produzione. Per farlo, devono disporre di un sistema di raccolta per archiviare tali informazioni ed essere messe a disposizione delle autorità competenti di prevenzione e controllo qualora vengano richieste. Infine, la norma richiama gli operatori a etichettare tutti i prodotti immessi sul mercato della Comunità, seguendo le specifiche disposizioni sulla materia.
Controlli più specifici
L’editoriale
Dunque, la rintracciabilità stabilisce la storia e l’origine di un prodotto, partendo dall’ultimo step della catena e arrivando al punto di partenza della produzione. Una sorta di percorso a ritroso. Per chiarire il quadro normativo, la legge non impone alcun tipo di strumento per l’archiviazione delle informazioni, che è a discapito dell’operatore, ma obbliga la rintracciabilità di ciò che fornisce e di quello che gli viene fornito, oltre che la presentazione dei documenti alle autorità competenti inerenti alla rintracciabilità.
Non sono inclusi in tale disciplina i materiali di confezionamento, anche se vengono in contatto con gli alimenti, citati invece insieme ad ulteriori sanzioni di tipo pecuniario nel successivo Regolamento europeo 1935/04 ed entrato in vigore nel 2006.Entrando nel dettaglio, è possibile suddividere il concetto in rintracciabilità di filiera e rintracciabilità di filiera di prodotto. Nel primo caso verrà fornita la documentazione di tutti i fornitori e gli acquirenti di un’impresa, nel secondo sono specificati i fornitori di tutti gli ingredienti di un singolo prodotto, un controllo più capillare e scrupoloso.
L’obbligo di rintracciabilità
Per aver un’idea dei requisiti minimi per la raccolta delle informazioni inerenti alla rintracciabilità degli operatori del settore alimentare, si può far riferimento all’articolo 8 dell’Accordo del 28 luglio 2005 recante “Gestione della rintracciabilità e documentazione correlata”.
A prescindere dai mezzi utilizzati, la rintracciabilità interna deve permettere di collegare le materie prime con i prodotti così da rendere più facile i ritiri nel caso ce ne fosse bisogno. Le informazioni richieste per accertare di aver ricevuto un prodotto sono il nominativo del fornitore, come sede sociale e stabilimento di provenienza, il tipo di bene ricevuto e le indicazioni per l’individuazione del prodotto, ad esempio partita, lotto o consegna. Allo stesso modo l’impresa dovrà dimostrare a chi ha fornito i prodotti indicando i clienti con la loro ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail, le forniture ricevute e i mezzi di distribuzione.
Sempre secondo il Regolamento, tra gli obblighi previsti per gli operatori, vi è l’avviso immediato alle autorità competenti ed il ritiro se si ritiene che un alimento da lui importato, prodotto o distribuito e non più sotto il suo controllo, non è allineato ai requisiti di sicurezza alimentare. Stesso discorso se il prodotto è già stato acquistato dai consumatori.
Sanzioni
Sul lato sanzioni il Regolamento indica negli Stati membri i deputati all’individuazione delle pene da applicare ai singoli casi, purché siano effettive, proporzionate e dissuasive. Per quanto riguarda il quadro normativo italiano la responsabilità penale potrà essere ricercata nella inadempienza sulle norme per la tutela del consumatore, nello specifico del Libro II, Titolo VI del codice penale, “Delitti di comune pericolo mediante frode” e dell’economia pubblica al Titolo VIII in “Delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio”. Infine, si potrà far riferimento anche alla legge n. 283 del 1962 in merito alla “Disciplina igienica della produzione di sostanze alimentari e delle bevande”.